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Lun 29/09/2008
CASA RUMOROSA E DIRITTO DEL PROPRIETARIO
...spesso oltre quella che può essere definita la soglia di una ragionevole tolleranza. Cosa fare allora in questi casi? Negli ultimi tempi si è visto, da parte della giurisprudenza di merito, una maggiore attenzione alle problematiche legate alla salute e al generale benessere delle persone, che ha portato, conseguentemente, ad una maggiore tutela dell'acquirente nelle ipotesi in cui l'appartamento appena acquistato non risponda ai requisiti minimi di insonorizzazione richiesti dalla legge. Proprio una recente sentenza del Tribunale di Torino dell'aprile dello scorso anno ha dato il via ad una svolta in tal senso.
Nel caso di specie l'acquirente, appena entrato nell'appartamento acquistato direttamente dal costruttore, si accorgeva che il calpestio proveniente dal piano di sopra era intollerabile. Si rivolgeva così al Tribunale di Torino chiedendo la condanna del costruttore alla eliminazione del vizio inerente il difetto di insonorizzazione o, in subordine, una adeguata riduzione del prezzo di acquisto dell'immobile.
A seguito dell'espletamento in causa di una consulenza tecnica di ufficio, il giudice, riscontrato che l'appartamento superava i limiti minimi per l'isolamento degli edifici, secondo quanto stabilito da un decreto del presidente del Consiglio del 1997, in applicazione della suddetta legge, condannava il costruttore, che era anche venditore dell'immobile, a risarcire il 20 per cento della somma pagata per l'acquisto della casa a titolo di riduzione del prezzo. Il Tribunale ha così sostenuto come la insufficiente insonorizzazione acustica debba, a ragione, essere considerata un vizio occulto dell'immobile di cui, ai sensi della normativa civilistica in materia di compravendita, deve rispondere il venditore, che sarà tenuto all'eliminazione del vizio (ove possibile) o a restituire una parte del prezzo pattuito. Nel caso di specie, come peraltro nella maggior parte dei casi di inquinamento acustico, l'eliminazione del vizio è apparsa al giudice una soluzione del tutto impraticabile.
Essa, infatti, avrebbe comportato la rimozione di tutta la pavimentazione, sino alla soletta, all'interno dell'appartamento del proprietario del piano di sopra, e la posa di una nuova pavimentazione di tipo galleggiante. Per tale ragione, il Tribunale ha optato per il risarcimento del danno, che quantificava in via equitativa nel 20% del prezzo pagato per l'acquisto della casa. Alla sentenza del Tribunale di Torino si sono ispirati altri Tribunali italiani, anch'essi orientati al riconoscimento del fatto che una abitazione che non rispetti i parametri acustici fissati dalla legge ha un valore commerciale inferiore rispetto a quanto evenutalmente pattuito quale corrispettivo della compravendita. L'orientamento giurisprudenziale ora richiamato non può che essere condiviso e c'è da augurarsi che lo stesso serva da monito e sensibilizzi maggiormente l'attenzione del costruttore all'aspetto “acustico” degli edifici che vanno a costruire.

Avv. Paola Perassi
Comitato scientifico IRCAT
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