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| Mar 29/01/2008 |
| ACQUISTO SICURO |
Tale Decreto prevede infatti da un lato forti tutele a favore degli acquirenti di immobili da costruire e dall'altro importanti obblighi e responsabilità per le Imprese di costruzione.
Per “immobile da costruire”, il decreto legislativo, all'art. 1 lettera d), intende “gli immobili per i quali sia stato richiesto il permesso di costruire e che siano ancora da edificare o la cui costruzione non risulti essere ultimata versando in stadio tale da non consentire ancora il rilascio del certificato di abitabilità”. La norma di cui sopra va coordinata con l'art. 5 del D. Lgs. “la disciplina prevista dagli art. 2, 3 e 4 si applica ai contratti aventi ad oggetto il trasferimento non immediato della proprietà o di altro diritto reale di godimento di immobili per i quali il permesso di costruire o altra denuncia o provvedimento abilitativo sia stato richiesto successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto”. Vengono quindi esclusi dall'ambito di applicazione del decreto quei contratti che abbiano ad oggetto immobili il cui permesso di costruire sia stato richiesto anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, anteriormente, quindi, al 21/07/2005 data di entrata in vigore del decreto in oggetto L'art. 2 del D.Lgs. 122/2005 disciplina l'oggetto della garanzia fidejussoria e prevede l’obbligo per il “costruttore” di consegnare all’acquirente una fideiussione, rilasciata da una banca o intermediario finanziario o da un’impresa assicuratrice, a garanzia di un importo pari alle somme o ai valori che il costruttore abbia già riscosso alla stipula del contratto, o quelli che il costruttore debba riscuotere o acquisire dopo la stipula del contratto, ma in una fase precedente al trasferimento della proprietà o altro diritto reale di godimento. La Fideiussione deve garantire, nel caso che il costruttore incorra in una situazione di crisi, la restituzione di tutte le somme corrisposte, di ogni altro eventuale corrispettivo riscosso e degli interessi legali maturati fino alla data in cui è accertata la situazione di crisi. Restano escluse dalla garanzia fideiussoria le somme date a mutuo in favore dell’acquirente o i contributi pubblici già assistiti da autonoma garanzia. In caso di omissione (od insufficienza) della garanzia fideiussoria, il D.Lgs. 122/05 prevede all’art. 2 la “nullità del contratto”, la quale può essere fatta valere soltanto dall’acquirente, secondo la nota categoria della “nullità relativa”. L'efficacia della fideiussione cessa al momento del trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento sull'immobile o, nel caso di cooperativa, dell'atto definitivo di assegnazione.
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